L’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia senza preventiva comunicazione è nulla.
Si segnala la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, quanto mai attuale in relazione ad alcuni fondamentali principi di diritto ivi affermati, in merito alla nullità dell’iscrizione ipotecaria richiesta da Equitalia senza preventiva comunicazione.
Nel caso di specie il contribuente adiva la Commissione Tributaria, impugnando la comunicazione d’iscrizione ipotecaria emessa a seguito di un mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. La Commissione di primo grado respingeva l’istanza di sospensione e rigettava nel merito il ricorso.
Anche in grado d’appello il contribuente non otteneva ragione, pertanto ricorreva per Cassazione lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e per falsa applicazione della legge. La Cassazione (Sezione Tributaria), con ordinanza 18007 del 24.07.2013, rimetteva al Primo Presidente la valutazione circa l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la questione:
“Se il concessionario alla riscossione non sia tenuto, ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, prima di procedere all’iscrizione di ipoteca, a notificare al debitore un avviso che contenga l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni l’obbligo risultante dal ruolo, e ciò a prescindere dall’entrata in vigore del disposto normativo (di cui alla Legge 106/2011) che prevede che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca”.
Con sent. 19667/2014 (depositata il 18.09.2014), le Sezioni Unite si pronunciano in favore del contribuente dichiarando che Equitalia, prima di poter iscrivere l’ipoteca sui beni immobili del contribuente, deve dargliene comunicazione, con un termine minimo di trenta giorni, affinché possa essere legittimamente esercitato il diritto di difesa.
L’iscrizione di ipoteca, in difetto di tale comunicazione è da intendersi radicalmente nulla, stante la violazione dell’obbligo che incombe sull’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, prima dell’adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinando una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
A parere della Cassazione, nella sua massima composizione, dunque, prima di adottare un atto che incida negativamente sugli interessi del contribuente, è obbligatorio instaurare il preventivo contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità, e ciò anche a prescindere dal fatto che sia previsto espressamente da una norma positiva, intervenuta, come nella fattispecie, solo successivamente all’iscrizione di ipoteca da parte del Concessionario.